La co-programmazione è un procedimento attraverso il quale un Ente Pubblico in sinergia con i protagonisti del Terzo Settore operano un’analisi dei bisogni della collettività e degli interventi da programmare, individuando anche le risorse da coinvolgere che possono essere attivate per raggiungere il risultato.
La nozione di Ente del Terzo Settore è stata introdotta dal D. Lgs. n. 117/2017. Essa si riferisce ad un soggetto privato che senza fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale fra quelle indicate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
La qualifica di Ente del Terzo Settore presuppone l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
Il procedimento di co-programmazione solitamente è avviato dall’Ente pubblico istituzionalmente responsabile oppure anche su richiesta degli Enti del Terzo Settore. La partecipazione presuppone la pubblicazione di un avviso ad evidenza pubblica che contiene i criteri sulla base dei quali l’Ente del Terzo Settore può partecipare.
Nello specifico l’avviso ad evidenza pubblica contiene i seguenti punti:
- L’oggetto del procedimento di co-programmazione;
- I requisiti dei partecipanti;
- Le modalità di presentazione della domanda e le relative dichiarazioni;
- I tempi e le modalità di svolgimento del procedimento;
- La conclusione del procedimento;
- Il regime di Pubblicità e trasparenza.
La co-programmazione ha ad oggetto tutti i settori di interesse generale individuati dal Codice del Terzo Settore. Si svolge mediante diverse sessioni debitamente verbalizzate e si conclude con un documento di sintesi approvato dal gruppo di lavoro. I bisogni individuati dal confronto tra le parti verranno inseriti in un quadro più ampio di indirizzi e priorità.
La disciplina del procedimento di co-programmazione è rinvenibile nelle linee guida approvate con il D. M. n. 72 del 31 marzo 2021.
Il fondamento normativo delle diverse forme di collaborazione tra Enti Pubblici e Enti del Terzo Settore, tra le quali è collocabile la co-programmazione, è rinvenibile nell’art. 55 del Codice del Terzo Settore.
L’art. 55 del C.T.S. prevede:
- In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
- La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
- Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.
Questa disposizione, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 131/2021, contribuisce all’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Invero, la co-programmazione e la co-progettazione sono strumenti mediante i quali l’Ente Pubblico acquisisce informazioni da soggetti che operano sul territorio oltre che un apporto in termini di organizzazione e capacità di intervento.
La co-programmazione, pertanto, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali gli Enti Pubblici potranno individuare in modo più aderente alla realtà i bisogni della collettività e, al contempo, le migliori strategie per assicurarne la loro realizzazione.
Avv. Fabio Torluccio