Sempre più frequentemente negli ultimi tempi, soprattutto in seguito alla piena operatività del reddito di cittadinanza, ci è capitato di dover rispondere al seguente quesito: “posso richiedere il reddito di cittadinanza se percepisco compensi sportivi?” Con questo breve articolo, cercheremo di fare un po’ di chiarezza nel rapporto esistente tra i redditi sportivi e le varie misure di sostegno al reddito.
I compensi sportivi rientrano nella categoria dei “redditi diversi” disciplinati dal Tuir all’art. 67. Ai fini fiscali sono esenti da imposizione fino ad euro 10.000 annui (tetto massimo in capo al percettore, quindi nel caso di compensi sportivi da più ASD o SSD, ai fini del calcolo essi devono essere considerati globalmente).
Semplificando (anche se tecnicamente non è corretto ma è solo per far capire il concetto) fino alla soglia di euro 10.000 essi vengono considerati come una sorta di rimborso spese in quanto non vengono conteggiati sulla base imponibile del percettore e non concorrono al calcolo dello scaglione contributivo.
I compensi sportivi, in quanto redditi diversi, possono incidere su alcuni istituti di sostegno al reddito e nel dettaglio:
– ISEE: dal 2014 anche i redditi derivanti da compensi sportivi incidono sul calcolo.
– REDDITO di CITTADINANZA: tra i requisiti c’è proprio l’ISEE e pertanto bisogna stare attendi a non superare la soglia prevista (a seconda dei casi è 9.360 o 7560).
– FAMILIARE A CARICO: Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. I redditi sportivi non incidono sull’attribuzione della detrazione di imposta per i familiari a carico. In particolare, sono considerati a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche adottivi, gli affidati e gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente e abbiano un reddito inferiore ad euro 2.840,51 oppure un reddito inferiore a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.
– ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI: vengono calcolati qualsiasi redditi dei com-ponenti del nucleo familiare purché superiori ad euro 1.032,91. Pertanto se i compensi sportivi superano tale soglia rientrano nel calcolo del reddito del nucleo familiare da cui discende il diritto alla percezione degli assegni familiari.
– NASPI: è un sostegno erogato dall’INPS per chi perde l’attività lavorativa. L’INPS non ha chiarito se i compensi sportivi incidano sulla perdita di tale agevolazione, tuttavia ha precisato che la NASPI si perde se il soggetto percettore assume la qualifica di lavoratore dipendente e percepisce un reddito superiore a 8.145 euro annui oppure se svolge attività di lavoratore autonomo e percepisce redditi superiori a 4.800 euro annui. Considerato che i compensi sportivi non si configurano né quali redditi da lavoro dipendente né quali redditi da lavoro autonomo, in quanto previsti e regolamentati dall’art. 67 del TUIR concernente i redditi diversi, l’interpretazione corrente è che tali redditi non rilevino ai fini NASPI.
INDENNITA’ di MOBILITA’: vale lo stesso ragionamento espresso per la NASPI.
Il team di mondonoprofit è a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.