Il pagamento delle marche da bollo in fase di costituzione di una nuova associazione sportiva dilettantistica rappresenta una voce di spesa di non poco conto e quindi da tener in debita considerazione.
La disciplina circa l’esenzione o meno del pagamento delle marche da bollo non è, come alcuni erroneamente ritengono, del tutto pacifica.
Facciamo un rapido riepilogo per capire lo stato dei fatti.
Le marche da bollo sono, generalmente, richieste in fase di registrazione degli atti (nel nostro caso atto costitutivo e statuto) e ne deve essere apposta una da 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate.
La legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) ha modificato l’art. 27 bis contenuto nella Tabella, allegato b, al DPR n. 642 del 1972, estendendo anche alle ASD e SSD riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo precedentemente limitata alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.
Tale legge potrebbe far ritenere che anche gli atti costitutivi e gli statuti di una asd di nuova costituzione siano esenti dal pagamento delle marche da bollo ma qui viene il problema.
La suddetta legge, infatti, prevede l’esenzione solo per quelle ASD e SSD “riconosciute dal CONI” e tale locuzione ha dato luogo a diverse interpretazioni da parte dei singoli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il problema interpretativo è stato affrontato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna la quale con la circolare n. 42096 del 26/06/2019 ha espressamente statuito che: “Per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.
Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
La suddetta interpretazione, del tutto condivisa da parte dello scrivente, non ha trovato però consenso unanime presso i vari uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate con il risultato che una ASD di nuova costituzione che si rivolge all’ufficio dell’A.E. di Bologna potrebbe non pagare le marche da bollo mentre una ASD che si reca all’Ufficio di Napoli potrebbe essere soggetta al pagamento.
Tale differente trattamento, del tutto ingiustificabile, è però di difficile risoluzione in mancanza di una interpretazione unica e Nazionale da parte dell’Agenzia, magari attraverso una apposita circolare.
La disparità di trattamento, d’altro canto, potrebbe, in caso di contenzioso, non trovare accoglimento favorevole per l’ASD proprio in virtù del dato letterale della Legge di bilancio del 2019, sopra citata, e dell’utilizzo, infelice, della locuzione “riconosciute dal CONI”; ovviamente il problema non può essere risolto da una preventiva iscrizione al Registro CONI in quanto il regolamento del suddetto Registro prevede, tra i requisiti essenziali per procedere all’iscrizione, il possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrati in Agenzia delle Entrate.
Allo stato attuale, quindi, in attesa di un chiarimento su base nazionale, non si può essere sicuri dell’esenzione del pagamento delle marche da bollo in fase di costituzione dell’associazione, è pertanto consigliabile prendere informazioni in merito presso l’Ufficio al quale si porteranno gli atti in registrazione anche per evitare, nel caso, il pagamento delle relative sanzioni (le marche da bollo, infatti, devono riportare data antecedente o uguale a quella della costituzione).
Avv. Luca Concilio