Settembre è alle porte e come ogni anno è il periodo in cui si concentrano le iscrizioni ad associazioni sportive per la pratica di uno sport. Tra i documenti richiesti ci sono i certificati medici, cerchiamo di fare il punto proprio su questa delicata tematica.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da numerose modifiche in materia soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Attualmente i certificati medici sportivi si possono classificare in: 1) certificato medico agonistico disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982; 2) certificato medico non agonistico disciplinato da una miriade di leggi e decreti; 3) certificato medico per l’esercizio di attività ludico – motoria disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013,n.98); 4) certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; 5) certificato medico agonistico per disabili disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 e dal CIP. Vediamo nel dettaglio i punti di maggiore interesse per le ASD
Il certificato agonistico
Le Federazioni sportive, Discipline associate e Gli Enti di Promozione Sportiva hanno il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche. Ciò comporta che all’interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, oltre ad essere tesserati ad un ente sportivo, praticano un’attività sportiva ad un livello che gli stessi enti definiscono agonistica. Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport. La valenza del certificato è solitamente annuale. Il certificato deve essere conservato dall’ASD a cui è associato l’atleta. Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell’ASD.
Il certificato non agonistico
Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente. La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio.
Il certificato per attività ludico motoria
Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all’ordine. Cosa è l’attività ludico motoria? l’art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 la definisce come attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
Il certificato per gli atleti paralimpici (CIP)
La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.
Nessun certificato da 0 a 6 anni
Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! con decreto del 28 febbraio 2018 «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra». Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.
Le disposizioni del CONI
Il Comitato Olimpico Nazionale, con una circolare del 10 giugno 2016 ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione: a)tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall’ente a cui si è affilati. b)tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi ed altre a ridotto impatto fisico) c)tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.
Elettrocardiogramma… quando?
Sulla c.d. prova da sforzo non ci sono molti dubbi. La visita per la certificazione agonistica passa da un iter rigido stabilito per legge che è così riassunto: anamnesi, raccolta dati antropometrici (altezza e peso), visita clinica con ascoltazione toracica e misurazione della P.A., elettrocardiogramma a riposo, durante e dopo sforzo (step test allo scalino o cicloergometro dopo i 35 anni di età), esame spirometrico, che ha lo scopo di misurare la capacità respiratoria vitale ed esame completo delle urine. Per gli altri certificati la chiarezza è mancata, tant’è che alcuni medici fanno fatica a districarsi nei repentini cambi di regole: l’introduzione del Decreto Balduzzi ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, ed insieme alle successive modificazioni ha dato un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici. Il decreto prevedeva originariamente l’obbligo per il medico di effettuare l’elettrocardiogramma per poter rilasciare sia i certificati di idoneità agonistica sia per le attività non agonistiche provocando proteste da più parti nel mondo dello sport sia dal lato medico che dal lato degli utenti. Successivamente, con il decreto PA del 31 agosto 2013 e le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e 4609 del novembre 2013, il Legislatore ha stabilito che per il rilascio dei certificati per l’attività sportiva non agonistica i medici o i pediatri abbiano possibilità di scegliere, dopo anamnesi e visita, quando siano necessari ulteriori analisi quali l’elettrocardiogramma a riposo. Nessun obbligo di ECG, quindi, ma a discrezione del medico. Inoltre, l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, ha stabilito che la certificazione per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, è subordinata alla rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi”. Per quanto riguarda il rilascio del certificato per attività ludico motoria, benché facoltativo, a seguito del decreto Lorenzin del 8 agosto 2014, questo è legato ad l’obbligo di avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene imposto con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale, imposizione estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche avvalendosi della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di sottoporre il soggetto ad una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.