Nel corso della nostra esperienza associativa ci è spesso capitato di parlare con responsabili di associazioni che, nonostante operassero da svariati anni, non avevano la minima conoscenza del modello Eas e della sua importanza ai fini fiscali.
Il modello enti associativi (EAS) rappresenta uno dei principali obblighi delle associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008 nonché dell’art. 148 TUIR.
La sua fondamentale importanza deriva dal fatto che, in caso di mancata presentazione, tutte le quote\contributi associativi nonchè i corrispettivi specifici incassati dal sodalizio associativo sono soggetti a tassazione ordinaria anziché essere “non imponibili”.
La presentazione del modello Eas avviene per via telematica a mezzo di un intermediario abilitato (caf, commercialisti ect) oppure lo si può presentare autonomamente se si è in possesso delle apposite credenziali (noi consigliamo, data la sua importanza, di affidarsi ad un professionista qualificato).
Il modello va presentato:
• entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione;
• quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in que-sta ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione che abbia rilevanza fiscale;
• in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008) il modello EAS va ripresenta-to entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Il modello EAS non deve essere presentato dai seguenti soggetti esonerati:
• le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale (o decommercializzata);
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 400.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e be-vande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
• i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
• le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Alcune associazioni hanno, tuttavia, diritto a presentare il modello EAS con modalità semplificate:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
• le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
• l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la pro-mozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
• le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Nel caso in cui non venga presentato in modello EAS, Il Decreto Legge n.16/2012 ha stabilito che:
“non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
• effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 258 euro con codice tributo 8114 – cd. remissione in bonis”.
Quindi se non hai mai sentito parlare del modello EAS e stai per costituire un’associazione (o l’hai già costituita e vuoi rimediare alla tua dimenticanza) CONTATTACI in modo da evitare qualsiasi errore che può costarti davvero caro!