Il “Codice Terzo Settore” introdotto con il D.Lgs. 117/2017 ha apportato, o sarebbe meglio dire che dovrebbe apportare, una forte innovazione nel settore no profit.
Perché usare il condizionale?
Per il semplice fatto che a più di un anno dalla sua introduzione mancano ancora fondamentali decreti attuativi che consentano alla riforma di entrare pienamente in vigore.
Non entro in tecnicismi normativi, in quanto quest’articolo è principalmente rivolto a coloro che gestiscono associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale di volontariato (non quindi ai vari professionisti del settore) che da un anno a questa parte si chiedono cosa sia cambiato per la gestione delle loro associazioni e come si debbano regolare in questo contesto così di fatto enigmatico.
Per il momento la risposta che posso dare è che in pratica ben poco è cambiato!

Sebbene il testo normativo preveda profondi cambiamenti circa la disciplina fiscale/tributaria e gestionale di tutto il mondo associativo (ne restano escluse, o coinvolte solo marginalmente, le associazioni e società sportive dilettantistiche) questi grandi cambiamenti non sono stati di fatto ancora attuati e chissà se e quando lo saranno.

Recentemente il Governo ha approvato un decreto correttivo al Codice del Terzo Settore e da più fonti trapela l’intenzione dell’Esecutivo di presentare una nuova legge delega per modificare, anche considerevolmente, quanto già previsto nella riforma del 2017.
In questo scenario in continua evoluzione ed ancora lontano da una chiara definizione sembra prematuro ogni tentativo di “rivoluzionare” la gestione della propria associazione.

Vero è che il Codice del Terzo Settore prevede l’abrogazione della L. 383/2000 e della L. 266/91 oltre che la non applicabilità, tra le altre, della L. 398/91 e dell’art. 148 Tuir agli Enti del Terzo Settore (così si chiameranno le associazioni iscritte nel nuovo registro nazionale detto RUNTS), tuttavia queste novità saranno operative solo dall’anno di imposta successivo all’entrata in vigore del suddetto nuovo registro (RUNTS).

La corsa alla modifica del proprio statuto e/o della denominazione della propria associazione è pertanto al momento, per chi scrive, affrettata, considerando che attualmente sia le associazioni di promozione sociale che di volontariato sono ancora iscritte nei rispetti registri locali o nazionali rispettivamente disciplinati dalle “abrogate” leggi 383/2000 e 266/91.

Noi di Mondonoprofit seguiamo costantemente l’evoluzione del settore e siamo pronti a consigliare le migliori soluzioni ai nostri clienti.

Share This