Con la circolare n. 18/E del 01/08/2018 di ben 79 pagine, l’Agenzia delle Entrate è andata ad affrontare una serie di questioni fiscali inerenti la gestione delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Le tematiche affrontate si incentrano sulla Legge n. 398/91 e sull’articolo 148 co. III del Tuir le quali rappresentano un fulcro della gestione fiscale di ogni associazione.
La Legge 398 del 1991 offre, sostanzialmente, alle associazioni (non solo sportive) la possibilità di svolgere attività di natura commerciale con una determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA sui relativi ricavi mentre l’art. 148 co. III del Tuir prevede un regime agevolato inerente la decommercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da una determinata categoria di soggetti/soci/tesserati.
L’amministazione finanziaria, con la suddetta circolare, ha chiarito che non tutte le attività di natura commerciale possono rientrare nel regime di favore previsto dalla L. 389/91. Era ed è prassi comune, nella gestione delle entrate associative, far ricadere nel regime forfettario tutti i ricavi connessi ad ogni qualsivoglia attività di natura commerciale svolta dall’associazione. Per fare qualche esempio si fanno rientrare in 398 le entrare del centro benessere, del ristorante, delle slot machine insistenti all’interno dei locali nei quali l’associazione svolge la propria attività istituzionale. In pratica, sino al primo agosto, la prassi comune era quella di poter utilizzare la norma di favore (appunto la L. 398/91) indipendentemente dalle finalità perseguite dall’associazione.
Con la circolare n. 18/E del 01.08.18 l’Agenzia delle Entrate è andata ad affrontare questa tematica giungendo alla seguente conclusione: “L’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro.”
L’elemento di forte impatto innovativo sta proprio nel limitare lo strumento agevolativo (L. 398/91) alle sole attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Di tali attività l’Agenzia delle Entrate porta alcuni esempi tra i quali i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, quelli derivanti dalla vendita di materiale sportivo e gadget pubblicitari ed ancora quelli inerenti le sponsorizzazioni. Tuttavia non mancano gli esempi di attività che non possono rientrare nel regime agevolativo tra i quali vi sono i proventi derivanti dal “centro benessere” (es. bagno turco), quelli derivanti da attività sportive non riconosciute dal CONI e quelli connessi all’utilizzo di mezzi finalizzati ad ottenere una concorrenzialità sul mercato al di fuori dell’ambito associativo (es. ristorante).
Discorso analogo a quello innanzi esposto riguarda l’agevolazione portata dall’art. 148 co. III del Tuir, infatti, anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la decomercializzazione prevista dal suddetto articolo può trovare applicazione solo nei confronti di quei ricavi percepiti “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
L’amministrazione finanziaria, anche in questo caso, non manca di riportare alcuni esempi ed infatti specifica che non possono rientrare nei ricavi ex art. 148 co. III Tuir quelli derivanti dal bagno turco e dall’idromassaggio ed anche quelli inerenti la somministrazione di alimenti o bevande i quali potranno, semmai, essere portati in regime 398.
Tale elemento porta con se una forte novità ovvero l’impossibilità per l’associazione di poter gestire un angolo bar in esenzione con le relative entrate decommercializzate (prassi molto frequente in tante associazioni) essendo, quindi, necessario inquadrate dette entrate nell’ambito commerciale con relativo obbligo di apertura di P.Iva. La gestione di un angolo bar destinato alla somministrazione di bevande ed alimenti non potrà essere svolta con il solo codice fiscale!